Descrizione
Dichiarazione stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio Regionale del Piemonte a partire dal giorno 8 luglio 2026
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Fondamentale per la prevenzione degli incendi è prestare la dovuta attenzione e rispettare le regole richiamate nel provvedimento. Nei periodi di massima pericolosità sono infatti vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.
Tutti i cittadini, inoltre, possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un incendio boschivo. Fornendo informazioni il più possibile precise si contribuisce in modo determinante a limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività e prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.
La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.
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Ultimo aggiornamento
06/07/2026 15:44