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Decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 - Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità

L'articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che "...in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale..."
Data:
Venerdì, 03 Luglio 2026
Decreto legge n. 108 del 26 giugno 2026 - Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità

Descrizione

A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo.
Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorchè non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Inoltre, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all'atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio (ad esempio: accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, ritiro della corrispondenza, notifica di atti giudiziari, rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso ritiro della pensione).
Il documento d'identità in formato cartaceo potrà dunque continuare ad essere utilizzato esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell'espatrio oltre il 3 agosto p.v.
Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

03/07/2026 15:53




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