Descrizione
Dal 2021 (DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) per gli abbruciamenti dei residui colturali, sia in ambito agricolo che hobbistico, sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili. Tali vincoli si sommano alle preesistenti norme nazionali e regionali disposte per la prevenzione dal rischio di incendi boschivi.
Nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria (Comuni ricadenti nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120), dal 1° settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile nonché dal 1° luglio al 31 agosto è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).
N.B.: il Comune di Piozzo ricade nella Zona IT0119
Deroghe temporanee al divieto possono essere concesse dal Sindaco con propria ordinanza solo nei Comuni elencati all'Allegato 2 della DD 602/2026, per il solo abbruciamento di residui del castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi e solo nei periodi 15-30 settembre 2026 e 1°-15 aprile 2027, purchè il semaforo abbruciamenti sia verde. Più in generale, non è applicabile alcuna deroga per emergenze fitosanitarie, poiché in Piemonte l'Autorità competente non ha ad oggi proclamato emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.
N.B.: il Comune di Piozzo non è tra i Comuni elencati nell'Allegato 2
Nel resto del territorio regionale, il divieto di bruciatura decorre dal 1° novembre al 31 marzo; ai sensi della Legge regionale 1/2019, i Sindaci possono derogare con propria ordinanza per max 30 gg., anche non continuativi, purché siano tenuti in debito conto le condizioni meteoclimatiche sfavorevoli e i rischi per la pubblica e privata incolumità e la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, nonché sia preventivamente verificata l'assenza della dichiarazione di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi", che viene comunicato anche sul portale regionale
La violazione di quanto previsto è oggetto di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.
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Ultimo aggiornamento
18/09/2026 09:39